Il “biglietto da visita” ingannevole: quando la presentazione di un’azienda contiene affermazioni non vere…

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Casi esemplari di pratiche commerciali scorrette di alcune società

 

Per un’azienda, è sicuramente importante avere un bel “biglietto da visita”, cioè rappresentare la propria attività in modo da attrarre il maggior numero di clienti possibile. Esaminando le decisioni dell’Autorità garante della concorrenza si scopre che talora l’utente si trova di fronte a situazioni molto diverse da quelle rappresentate nei volantini, depliant, quotidiani, pagine gialle etc. Vediamo assieme qualche esempio.

Un primo gruppo di casi concerne la descrizione non rispondente al vero delle caratteristiche dell’azienda. L’Agcm ha contestato in molti casi i messaggi pubblicitari nei quali si enfatizza la qualità dei servizi che la società garantisce ai propri clienti quando tali affermazioni non sono supportate dai fatti: talora la pubblicità si basa su una inesistente posizione di leader sul mercato 1, oppure su dati sul fatturato “gonfiati” 2, o su un’esperienza nel settore superiore a quella effettiva 3. Non mancano i casi in cui la pubblicità lascia intendere che gli operatori abbiano un rapporto preferenziale con grandi imprese del settore, senza che questo corrisponda al vero 4.

In un secondo gruppo possono essere ricompresi i messaggi pubblicitari tesi in cui si afferma l’esistenza di specifici riconoscimenti da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso accrediti 5convenzioni 6 inesistenti e volti solo ad avvalorare la tesi di una superiore qualità del servizio reso rispetto a quello di altri operatori concorrenti.

Un terzo gruppo riguarda la vera e propria assenza dell’autorizzazione a svolgere una determinata attività. L’Antitrust ha sanzionato diversi operatori che pubblicizzavano un servizio di taxi, mentre avevano solo la licenza per noleggio di autovettura con conducente, che ha caratteristiche diverse (ad esempio per quanto concerne le tariffe) 7. Ci sono i casi di agenzie investigative o di “security” non in possesso della necessaria autorizzazione 8, così come quella di intermediari immobiliari che non risultavano iscritti al registro delle imprese né erano in possesso di autorizzazione 9 o di un centro che non poteva effettuare l’attività di revisione autovetture 10. L’Agcm ha sanzionato anche una società che si qualificava come organismo di certificazione senza essere autorizzata dalla Banca d’Italia 11. Va infine segnalato l’utilizzo illegittimo del titolo di dottore in medicina da parte di persone che non hanno conseguito la laurea 12.

 

Se siete a conoscenza di casi analoghi a quelli sopra descritti, segnalateli al numero verde dell’Antitrust (800166661) o scrivete ad Assoutenti ([email protected]).

13 novembre 2010 (aggiornamento del 19 luglio 2012)



1 Procedimento PI5428 – provvedimento 16425 del 2007 (Commerciale sicula). Con ordinanza n. 4964 del 2008, il Tar ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della pronuncia.
2 Vedi procedimento PI2941 – provvedimento 8738 del 2000 (Seat pagine gialle).
3 Cfr. procedimento PI2678 – provvedimento 19790 del 2009 (Nexo).
4 Vedi procedimento PS3828 – provvedimento 21464 del 2010 (Home service): vedi qui la scheda Assoutenti . Cfr. anche il procedimento PS2443 – provvedimento 19716 del 2009 (Abi)
5 Cfr. Cfr. procedimento PB260 – provvedimento 20490 del 2009 (Tecnoel). Il Tar (sentenza n. 1737 del 2011) ha condiviso il giudizio dell'Agcm, limitandosi a ridurre la sanzione, per tener conto della situazione di bilancio della società.
6 Cfr. procedimento PS1931 – provvedimento 19785 del 2009 e la sentenza del Tar n. 6593 del 2012(Maico).
7 Cfr. ad esempio il procedimento PI5772 – provvedimento n. 17092 del 2005 (NCC Taxicar).
8 Vedi ad es. il procedimento PI2826 – provvedimento n. 8406 del 2000 (Counterintelligence) e il procedimento PI4471 – provvedimento n. 13580 del 2004 (Renè Tarcisi team).
9 Cfr. il procedimento PI1963 – provvedimento n. 6448 del 1998 (Corsini), con il quale è stato imposta anche la pubblicazione di una rettifica. Il ricorso della società è stato respinto dal Tar con sentenza n. 5530 del 2007.
10 Cfr. il procedimento PI4166 – provvedimento n. 12406 del 2004 (Sanarica), sul quale si è pronunciato in via definitiva il Consiglio di Stato (sentenza n.4900 del 2009).
11 Cfr. il procedimento PS415 – provvedimento n. 18520 del 2008 (KHC-Agenzia di rating esterna). La sanzione è stata successivamente ridotta in seguito ad una sentenza del Tar che aveva sottolineato le dimensioni molto limitate della società (sentenza Tar n. 2779 del 2009 e provvedimento Agcm n. 21298 del 2010).
12 Vedi ad es. il procedimento PI6360 – provvedimento n. 18019 del 2008 (Trinco Giovanni).