Istituzione e gestione del registro delle opposizioni a vendite o promozioni commerciali via telefono
Il registro è istituito dal Ministero dello sviluppo economico, che ne può affidare la realizzazione e la gestione anche a soggetti terzi. Il registro deve essere operativo entra 90 giorni dalla pubblicazione del DPR sulla Gazzetta Ufficiale (cioè, entro il 31 gennaio 2011).
Ogni soggetto che intende avvalersi dei dati degli abbonati al telefono, che non abbiano fatto opposizione iscrivendosi al registro, deve essere autorizzato dal gestore del registro.
Ciascun abbonato può iscriversi al registro delle opposizioni chiedendolo gratuitamente al gestore per via telematica presso il sito del gestore, tramite “numero verde” gratuito, con raccomandata o fax (allegando documento di identità), mediante posta elettronica.
Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più' numerazioni e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro. Dell'avvenuta iscrizione nel registro e' sempre data conferma all'abbonato.
Ciascun interessato può' aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità' previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza. L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico e' riferita unicamente alla numerazione ad esso indicata ed intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tale fine e' assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base dati degli abbonati.
Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì', le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni.
Il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità' di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono. Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.
Decorso inutilmente il termine di novanta giorni sopra previsto e fino all'attivazione del registro, gli interessati i cui dati sono riportati negli elenchi di abbonati possono comunque, tramite l'operatore con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione dell'opposizione dell'abbonato nella base dati presso l’Autorità' per le garanzie nelle telecomunicazioni.
3 novembre 2010