Vendite promozionali: deve essere sempre indicata la durata della promozione

904

Un nuovo caso di pratica scorretta sanzionato dall’Antitrust

 

L’8 settembre 2010 l’Autority ha esaminato la campagna pubblicitaria realizzata nel 2008 dalla Billa,società che opera nella distribuzione di prodotti alimentari attraverso vari punti vendita (Billa, Standa, Uni etc). Tale società aveva distribuito oltre 1.700.000 volantini con i quali si informava la clientela che avesse speso una somma superiore a 20 euro della possibilità di acquistare una o più pentole con un ulteriore onere di 1 euro soltanto (“Per ogni 20 € di spesa e aggiungendo solo 1 € puoi avere una delle 4 bellissime pirofile in ceramica per cucinare le tue ricette più sfiziose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito”).

Un consumatore ha segnalato di non aver potuto usufruire dell’offerta nell’agosto del 2008 in quanto tale promozione era già scaduta, senza però che la data di scadenza fosse indicata nel volantino.  

 L’Agcm ha considerato scorretta tale pratica ed ha applicato una sanzione di 60.000 euro, ridotta a 50.000 euro per le perdite registrate nell’ultimo bilancio disponibile 1.

Per saperne di più sul fenomeno delle vendite promozionali o sottocosto, cfr. la scheda di Assoutenti. Vedi anche le più recenti pronunce dell’Antitrust nei confronti di Unieuro (clicca qui ), Bennet (leggi qui ), Auchan  (clicca qui ) e Sogiper (leggi la sintesi ).

 

 

26 settembre 2010



1 Cfr. il procedimento PS3180 – provvedimento n. 21541, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 35 del 2010.