Misure in materia di autotrasporto marittimo e autotrasporto
L’art. 1-bis, inserito in sede di conversione del decreto, stabilisce che, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono altresì prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni predette.
Qualora gli accordi volontari non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, è l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto a determinare i costi minimi.
Si segnala che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha censurato le suddette disposizioni, in quanto, prefigurando in sostanza tariffe minime, risulterebbero distorsive della concorrenza.