Telequiz “ingannevoli”: il caso delle trasmissioni Quizmania e Giocomania

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L’Antitrust ha sanzionato le società che hanno realizzato i due programmi e le televisioni che li hanno trasmessi

 




Nel giugno scorso, Assoutenti ha effettuato una prima ricostruzione delle decisioni assunte dall’Antitrust e dai giudici amministrativi per contrastare il fenomeno dei “falsi " telequiz, cioè di trasmissioni televisive nel corso delle quali gli ascoltatori sono invitati a partecipare, senza che siano chiari i costi da sostenere o la natura promozionale delle trasmissioni stesse (clicca qui ).

In quella scheda si dava conto anche della sospensione cautelare disposta dall’Agcm di due programmi (Quizmania e Telequiz giocovincente) ”.


    
Il 30 giugno 2010, l’Antitrust ha assunto una decisione definitiva in merito alle due trasmissioni, giudicate entrambi ingannevoli: sotto la veste di un gioco a premi, al quale l’utente poteva partecipare rispondendo a facili domande, si nascondeva infatti una televendita di suonerie o di “carte vacanze”, in contrasto con la normativa vigente, che impone sempre di specificare il carattere promozionale di un programma televisivo.

L’Antitrust ha ritenuto del tutto inadeguate per informare correttamente l’utente sia l’avvertenza trasmessa prima dell’avvio del programma sulla natura di televendita della trasmissione (non più riproposta peraltro nelle fasi successive) sia le scritte – di difficile lettura – che comparivano nel corso del “telequiz”. In realtà, solo consultando il regolamento dei due giochi, il consumatore poteva comprendere che lo scopo delle due trasmissioni era la promozione di prodotti.

L’Agcm ha sanzionato le società ideatrici dei due programmi (Link e V.S.E.) con multe pari rispettivamente a 160.000 euro e a 50.000 euro. Coerentemente con le precedenti decisioni in materia, l’Antitrust ha ritenuto responsabili anche le emittenti televisive sulle quali le trasmissioni sono andate in onda, perché hanno omesso di specificare in modo adeguato le reali caratteristiche dei programmi e ha perciò disposto una sanzione di 5.000 euro sia per Canale italia sia per Publimed (titolare della rete TRM) 1.



21 luglio 2010

 

1 Cfr. il procedimento PS5424 – provvedimento n. 21303 ed il procedimento PS5458 – provvedimento 21304.