Messaggi pubblicitari di suonerie, giochi ed altri contenuti per cellulari: un nuovo caso di pratica scorretta

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Confermate dopo il giudizio del Tar le sanzioni alla società Flycell ed altri gestori telefonici


Il 30 giugno 2010 l’Autorità garante della concorrenza ha preso in esame i messaggi pubblicitari volti a promuovere l’acquisto di suonerie, loghi, giochi, video e sfondi per telefonini, ideati dalla Flycell Italia (società che opera nel settore delle comunicazioni e, in particolare, nella vendita di applicazioni per cellulari) 1.
Il primo messaggio, diffuso attraverso il sito www.flycell.it, era il seguente “SCARICA TUTTI GLI MP3 CHE VUOI! Iscriviti ora e scarica a 0 crediti la tua musica favorita! Approfittane è una promozione limitata! In più gli sfondi più belli e i giochi più divertenti! Per solo 5 euro/settimana! … attivalo ora!”. L’Antitrust ha sottolineato l’enfasi posta sulla possibilità di scaricare “gratuitamente” i contenuti per il proprio cellulare attraverso una semplice “iscrizione”, mentre solo in una schermata successiva emerge con maggiore chiarezza che l’utente sottoscriveva un vero e proprio abbonamento, con attivazione immediata.
Una seconda promozione è stata realizzata attraverso il portale Facebook: L’utente era invitato a partecipare ad un test di misurazione del quoziente intellettivo (IQ Accademy); per sapere il risultato, il consumatore doveva indicare il numero di cellulare, senza specificare che, in tal modo, avrebbe sottoscritto un abbonamento. Anche in questo caso l’Agcm ha ritenuto che le informazioni fornite fossero inadeguate e fuorvianti.
In conclusione, l’Autorità garante della concorrenza ha ritenuto scorrette queste pratiche di “aggancio” del potenziale cliente, tenendo conto anche del fatto che i destinatari principali di tali prodotti sono adolescenti, che spesso non prestano la dovuta attenzione sui costi di proposte commerciali presentate in modo così attraente. Le informazioni fornite nel messaggio sono altresì in contrasto con le regole previste per tutti i servizi a decade 4, che, essendo onerosi, devono sempre specificare con la massima chiarezza i costi a carico dell’utente.
La sanzione per la Flycell Italia è stata di 120.000 euro.
L’Authority ha considerato corresponsabili anche i gestori telefonici, che avevano concordato con la Flycell percentuali significative dei ricavi complessivi (in base al codice del consumo deve essere considerato professionista qualunque soggetto che partecipi alla realizzazione della pratica o abbia un interesse immediato alla sua diffusione, traendone uno specifico e diretto vantaggio economico e/o commerciale). Tali operatori non avrebbero effettuato i necessari controlli sui contenuti dei messaggi – pur previsti dai rispettivi contratti con la Flycell – al fine di verificare la loro conformità alla normativa vigente.
Le sanzioni per i gestori telefonici, che tengono conto dei precedenti delle società e della loro differente dimensione e rilevanza economica, sono state così determinate: Telecom (90.000 euro), Vodafone (80.000 euro), Wind (70.000 euro), H3G (60.000 euro, ridotta a 40.000 per le perdite di bilancio accertate).
 
Nel febbraio 2012 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Flycell, condannata anche al pagamento delle spese 2. In precedenza, lo stesso giudice amministrativo aveva preso atto della rinuncia al ricorso da parte di altri operatori 3.
 
Il tema delle pratiche scorrette riguardanti suonerie e degli altri contenuti per cellulari è stato sempre al centro dell’azionedell’Antitrust (vedi anche la pronuncia del 16 giugno scorso ), e Assoutenti ha realizzato una scheda su questo tema .
 
20 luglio 2010 (aggiornamento del 18 febbraio 2012)



1 Vedi il procedimento PS3805 del 2010, provvedimento 21300, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 26/2010.
2 Cfr. la sentenza n. 1575 del 2012.
3 Vedi in particolare le sentenze 1142 e 1145 del 2012.