Ancora sotto accusa i messaggi pubblicitari di suonerie ed altri contenuti per cellulari

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L’Antitrust sanziona per pratiche scorrette la società Buongiorno ed i principali gestori telefonici  

Il 16 giugno 2010 l’Autorità garante della concorrenza ha preso in esame distinte pratiche commerciali, attribuite alla Buongiorno s.p.a. (importante società fornitrice di contenuti per cellulari) volte a favorire la vendita di suonerie e giochi per cellulari con i prodotti “Blinkogold” e “Tokito Club1.

La prima pratica si è caratterizzata per l’invio di un numero elevatissimo di e mail così formulate: “Ciao (nome del destinatario), Ti abbiamo selezionato come possibile vincitore di una ricarica da 500€. Grazie a Blinkogold puoi infatti aggiudicarti una ricarica da 500€ e un premio finale di 2.000€. Scopri subito se hai vinto! Clicca qui: http://maui.planet49.it/r/406/bk500drg/1/1/1. L’offerta è valida solo per oggi. Affrettati! In bocca al lupo!”
In realtà, sotto l’apparenza di un concorso a premio, si cela la vendita di contenuti per cellulari, che possono essere acquistati solo tramite abbonamento settimanale. L’Agcm giudica ingannevole tale messaggio perché è dato scarso risalto all’informazione sul costo dell’abbonamento: la pubblicità invece deve contenere da subito (secondo un orientamento ormai consolidato dell’Antitrust e dei giudici amministrativi) informazioni chiare, tempestive, trasparenti e complete sulle proposte commerciali. Inoltre, si lascia credere che l’offerta valga solo per un giorno (e ciò non è vero) inducendo il consumatore ad affrettarsi per usufruire dell’opportunità di vincere uno dei premi in palio.
La seconda pratica ha riguardato i banner comparsi su diversi siti internet, volti in sostanza a sollecitare la risposta a dei quiz al fine di guadagnare un premio: anche in questo caso, il premio è però subordinato alla sottoscrizione di un abbonamento e l’Agcm ha ritenuto ugualmente scorretto questo tipo di messaggio promozionale. In alcuni siti, in particolare, non era neppure possibile distinguere tra veri e propri quiz, con finalità ludiche, ed i messaggi promozionali della società Buongiorno, in contrasto con il codice del consumo, che impone di evidenziare sempre con la massima chiarezza quando si è di fronte ad un messaggio pubblicitario.
 
In conclusione, l’Autorità garante della concorrenza ha ritenuto il comportamento della società Buongiorno contrario ai canoni di diligenza professionale richiesti a coloro che operano in un settore così delicato, tenendo conto anche del fatto che i destinatari principali di tali prodotti sono adolescenti 2, che possono non adottare criteri prudenziali nell’accettazione delle proposte commerciali che vengono loro sottoposte. La sanzione per la Buongiorno s.p.a è stata pari a 200.000 euro, considerate anche le passate violazioni del codice del consumo da parte della stessa società.
L’Authority ha considerato corresponsabili, limitatamente alle pratiche effettuate sui siti internet, anche i gestori telefonici, che hanno tra l’altro ricavato notevoli guadagni dall’attivazione degli abbonamenti (in base al codice del consumo deve essere considerato professionista qualunque soggetto che partecipi alla realizzazione della pratica o abbia un interesse immediato alla sua diffusione, traendone uno specifico e diretto vantaggio economico e/o commerciale). Le sanzioni per i gestori telefonici, che tengono conto dei precedenti delle società e della loro differente dimensione e rilevanza economica, sono state così determinate: Telecom (95.000 euro), Vodafone (77.000 euro), Wind (68.000 euro), H3G (45.000 euro, ridotta a 40.000 per le perdite di bilancio accertate).
 
Il tema delle pratiche scorrette riguardanti suonerie e degli altri contenuti per cellulari è stato sempre al centro dell’azione dell’Antitrust, e Assoutenti ha realizzato una scheda su questo tema (clicca qui ).
 
 
6 luglio 2010


1 Vedi il procedimento PS4952 del 2010, provvedimento 21256, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 24/2010.
2 Due dei siti oggetto della verifica da parte dell’Agcm si chiamano non a caso www.giochidiragazze.com e www.giochiperragazze.com.