Una rapida analisi di alcune decisioni dell’Antitrust e dei giudici amministrativi per contrastare le pratiche scorrette basate su false promesse o su informazioni errate su come partecipare ad un concorso a premio
“Lei ha vinto un meraviglioso premio… si metta in contatto con noi … e passi subito a ritirarlo!”. Se si riceve una comunicazione del genere, è facile pensare di essere stati baciati, almeno una volta, dalla fortuna. Passando in rassegna le pronunce dell’Antitrust, si scopre che la realtà spesso riserva brutte sorprese…
Negli anni ’90 l’Autority ha sanzionato in moltissimi casi le società che inviavano a domicilio lettere con le quali comunicavano la vincita “certa” di un premio di particolare valore: invece, si trattava di un concorso a premi riservato a coloro che avessero effettuato un ordine tra gli articoli contenuti nel catalogo. I messaggi pubblicitari erano ingannevoli: solo andando a leggere con attenzione il regolamento del concorso, si scopriva la distinzione tra “premio certo” (di modestissimo valore, inviato a tutti quelli che effettuavano un ordine) e “premi in palio”, riservati ai pochi fortunati vincitori….1.
Un’altra modalità molto diffusa per “agganciare” un cliente riguarda l’invito a ritirare un buono – regalo (spesso si tratta di un viaggio in una località esotica, oppure di un tappeto, o di un elettrodomestico), e a prendere subito contatto con l’organizzazione per stabilire le modalità della consegna del buono stesso. Solo in un secondo momento la persona contattata comprende che l’invito è solo uno “schermo” per poter illustrare l’attività dell’azienda (vendita di appartamenti in multiproprietà oppure di prodotti informatici o di articoli del proprio catalogo….).
Questa forma di “pubblicità non palese” è stata punita dall’Antitrust perché si basa sull’”adescamento” del consumatore attraverso l’invito a ritirare un omaggio, mentre sono omesse informazioni essenziali circa il reale oggetto dell’attività promozionale. In passato l’Agcm ha disposto la pubblicazione su uno o più quotidiani di un annuncio volto a svelare la vera ragione dell’invio di quei buoni-omaggio e mettere così sull’avviso i cittadini dell’area interessata. L’orientamento dell’Antitrust ha trovato conferma anche nei giudici amministrativi, secondo i quali l’effettiva consegna dell’omaggio, così come gli eventuali successivi chiarimenti sulla natura dell’iniziativa, non fanno venir meno il carattere ingannevole del messaggio originario 2.
In alcuni casi, anche recenti, il povero malcapitato ha scoperto che la vacanza non era “gratuita” come sbandierato, perché erano a suo carico oneri significativi. E l’Antitrust ha comminato sanzioni pecuniarie 3.
Un’altra grave omissione riguarda la mancata evidenziazione dei costi che l’utente deve affrontare, come nel caso del concorso “Vodafone vinci 100 slk in 100 giorni”, nel quale vengono anche inviati molti sms di sollecito ad accumulare ulteriori punti per incrementare le possibilità di vincita 4. Nel concorso “Tim vinco 4 Fiat 500 al giorno per 100 giorni” si omette di informare l’utente che l’invio del primo sms di adesione consente di partecipare solo all’estrazione di una Fiat 500 perché le altre autovetture sono riservate a coloro che fanno più ordini. Anche in questo caso Tim ha inviato a tutti i propri clienti ripetuti sms per sollecitarli a partecipare al concorso: l’Agcm ha qualificato questa pratica come aggressiva, perché volta ad esercitare una indebita pressione sui clienti Tim ed orientarne così le scelte economiche 5.
Numerosi sono stati infine gli interventi dell’Antitrust per sanzionare la scarsa chiarezza o le omissioni in ordine alle modalità di partecipazione ai concorsi o alle vincite. Ad esempio, l’Agcm ha giudicato ingannevoli alcuni messaggi pubblicitari della Rai riguardanti la Lotteria Italia 2004, in quanto non veniva precisato che la partecipazione ai giochi della trasmissione televisiva richiedeva il possesso di una utenza Telecom 6. Un problema analogo si era d’altronde posto anche con riferimento alla Lotteria Italia 2003, in quanto la partecipazione alle lotterie telefoniche abbinate era possibile unicamente agli abbonati Telecom Italia e Fastweb, e solo per un periodo limitato a quelli della Wind, con esclusione perciò degli utenti di altri operatori di telefonia fissa e mobile 7.
Come avete visto, occorre sempre stare con gli occhi bene aperti, anche quando si tratta di lotterie e giochi a premi molto noti. E vale sempre la consueta raccomandazione: se avete casi analoghi da segnalare, telefonate al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) o scrivete a Assoutenti ([email protected]).
7 giugno 2010