La pubblicità ingannevole dei concorsi a premio: il caso della Neomobile

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L’Antitrust ha sanzionato, insieme alla società Neomobile, anche Telecom, H3G, Vodafone e Wind  

Il 13 maggio 2010 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato i messaggi, pubblicati nel corso del 2009 su due siti internet, riguardanti la partecipazione a concorsi a premio 1.

Il primo messaggio, realizzato dalla Neomobile (società che sviluppa e commercializza musica, giochi e altri servizi per cellulari), è un banner comparso sul sito www.giocagratis.net nel quale c’è scritto “Questo non è uno scherzo! Che fortuna sei l’utente numero…hai vinto una hit in regalo!”. Attraverso un link, l’utente ha accesso al sito www.dindo.it, qui di seguito descritto.
Il secondo messaggio, realizzato dalla stessa Neomobile, in collaborazione con diversi gestori telefonici (Telecom, H3G, Vodafone e Wind) è stato pubblicato sul sito www.dindo.it e così recita: “Puoi vincere 10.000 euro e una Wii a settimana. Partecipa al superconcorso e con l’attivazione entri nella community”. In fondo alla pagina, con caratteri ridotti, si specifica che è necessario attivare un abbonamento, di durata almeno settimanale, per avere canzoni e suonerie, e si indicano i costi.  
 
L’Antitrust ha giudicato il primo messaggio in chiaro contrasto con l’art. 26, lett. h) del codice del consumo che proibisce di pubblicizzare premi come fossero già vinti se invece è previsto  il versamento di denaro da parte dei partecipanti. Nel caso in esame, il messaggio (e la stessa denominazione del sito) lasciano intendere che l’utente abbia già ottenuto un premio mentre nella realtà deve preliminarmente sottoscrivere un abbonamento.
Anche il secondo messaggio, secondo l’Agcm, non evidenzia in modo chiaro quali siano i costi da sostenere per poter partecipare al concorso a premi. Un’estrema chiarezza sulle modalità di partecipazione appare ancor più necessaria se si considera che i principali destinatari di questo tipo di messaggi sono adolescenti, soggetti meritevoli di una particolare tutela.
L’Agcm in conclusione ha applicato una sanzione di 85.000 euro alla società Neomobile (che tiene conto di precedenti provvedimenti a carico della stessa Neomobile) ed ha ritenuto corresponsabili anche gli operatori telefonici per non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ambiguità ed omissioni nel messaggio pubblicitario. Per esse l’Agcm ha previsto le seguenti sanzioni, anch’esse incrementate a causa dei numerosi provvedimenti adottati in passato dall’Antitrust nei confronti delle medesime società: Telecom (65.000 euro), Vodafone (55.000 euro), Wind (40.000 euro), H3G (30.000 euro).
 
Il tema delle pratiche scorrette riguardanti suonerie e degli altri contenuti per cellulari è stato sempre al centro dell’azione dell’Antitrust, e Assoutenti ha realizzato una scheda su questo tema (clicca qui). Se vuoi approfondire il tema delle pratiche scorrette su concorsi a premi e telequiz clicca qui .
 
1° giugno 2010




1 Vedi il procedimento PS5192 del 2010, provvedimento 21112, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 19/2010.