La procedura di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui: sanzionata la Unicredit Banca di Roma

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L’Antitrust considera scorretto il comportamento della Unicredit Banca di Roma nell’attuazione della legge n. 40 del 2007

La legge n. 40 del 2007 1 ha introdotto procedure semplificate per la cancellazione delle ipoteche conseguenti all’accensione di mutui, prevedendo tempi brevi per il rilascio da parte della banca della “quietanza” (con cui attesta che l’obbligazione è estinta) e la sua trasmissione al “conservatore”.

Il 6 maggio 2010 l’Antitrust ha giudicato scorretto il comportamento della Unicredit Banca di Roma, in quanto in un numero significativo di casi sono stati riscontrati tempi di completamento delle pratiche molto superiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. L’Agcm ha ritenuto inadeguate le motivazioni addotte dall’istituto bancario a giustificazione di tali ritardi (ad esempio la complessità della normativa in materia). E’ mancata in questo caso quella diligenza prevista dal codice del consumo che si sarebbe potuta dimostrare attraverso un efficace sistema di monitoraggio e di gestione delle pratiche di cancellazione delle ipoteche: in questo modo, invece, si è inciso sul diritto del proprietario dell’immobile a godere della piena disponibilità del bene. 

L’Antitrust ha applicato per la Unicredit Banca di Roma una sanzione di 150.000 euro. Con lo stesso provvedimento l’Autority ha ritenuto non sussistere profili di scorrettezza nel comportamento della Unicredit Family Financing bank2.

E’ importante ricordare che in passato l’Antitrust ha sanzionato analoghi comportamenti dilatori di altri istituti (Italfondiario, Intesa San Paolo, Banca nazionale del lavoro); il Tar del Lazio, esprimendosi sui ricorsi presentati dai tre soggetti, ha sostanzialmente confermato l’orientamento dell’Antitrust sulla scorrettezza di tale pratica limitandosi a giudicare eccessive le sanzioni 3. Per approfondimenti su questi casi clicca qui.

 

25 maggio 2010 (aggiornamento 27 settembre 2011)


1 Conversione in legge del decreto legge n. 7 del 2007 (art. 13, commi da 8 sexies a 8 quaterdecies).
2 Vedi il procedimento PS1644, provvedimento n. 21080, pubblicato sul Bollettino n. 18 del 2010 dell’Agcm.
3 Cfr. il procedimento PS1480/2009 – provvedimento n.20159 (Italfondiario) e la sentenza del Tar n. 12325 del 2010; il procedimento PS1130/2009 – provvedimento n.20186 (Intesa S. Paolo) e la sentenza del Tar n. 12281 del 2010; il procedimento PS1481/2009 – provvedimento n.20232 (Bnl) e la sentenza del Tar n. 12283 del 2010.