Decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010

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Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni dei vini

Il provvedimento in esame, in attuazione della legge comunitaria per il 2008, sostituisce integralmente la disciplina di cui alla legge n. 164 del 1992, adeguandola alla normativa comunitaria. Gli aspetti principali sono i seguenti:

         classificazione dei prodotti vinicoli uniforme a quella degli altri articoli del comparto alimentare: le definizioni DOP (Denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta) non fanno però venir meno le dizioni tradizionali italiane che possono essere riportate nelle etichette, da sole o congiuntamente alla denominazione europea;

         nuova procedura a livello comunitario per il riconoscimento dei vini DOP e IGP, preceduta da una istruttoria svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Conferenza Stato regioni;

         semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori (in particolare attraverso l’introduzione dello Schedario vinicolo unico regionale);

         revisione del sistema dei controlli, il cui coordinamento è affidato al Ministero delle politiche agricole e forestali;

         modifica della composizione e dei compiti (ora solo consultivi) del Comitato nazionale vini DOP e IGP);

–     revisione del sistema delle sanzioni al fine di assicurare una migliore tutela delle produzioni di pregio.