Decreto 5 febbraio 2010

875

Regolamento del Direttore generale dell’Azienda autonoma Monopoli di Stato sui giochi a distanza con vincita

                       I vari tipi di gioco sono soggetti ad autorizzazione dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

                         La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l’integrità, l’affidabilità, la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attività e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestività del pagamento delle vincite.
                        La piattaforma di gioco è dotata di caratteristiche di sicurezza atte a protezione da accessi non autorizzati e l’inalterabilità dei dati scambiati.
                        I dati sono conservati per cinque anni.
 
                        Per i giochi di carte a torneo e simili, il diritto di partecipazione alla sessione di gioco, eventualmente comprensivo di successivi acquisti, non può essere superiore a euro 250,00.
                        Per le altre tipologie di giochi, la posta iniziale per la partecipazione alla sessione di gioco, comprensiva di successivi ulteriori trasferimenti dal conto di gioco e di eventuali bonus, non può essere superiore a euro 1.000,00.
 
                        Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito, fra le altre informazioni:
                       – costo del diritto di partecipazione al gioco;
                      –   montepremi e le relative modalità di ripartizione;
                     –  ammontare rapportato alla raccolta destinato a montepremi, eventualmente su base statistica e nell’ipotesi che il giocatore persegua la strategia standard di gioco;
                       – vincite, comprensive degli eventuali jackpot, e le relative regole di assegnazione;
          –  modalità, condizioni e restrizioni di assegnazione, utilizzo e prelievo di eventuali bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati;
           – lnformazione a consuntivo, alla quale deve essere garantita adeguata visibilità, relativa a periodi di tempo di durata pari al mese, per ciascun gioco autorizzato e per ciascuna tipologia, dell’ammontare rapportato alla raccolta assegnato in vincite ai giocatori;
                        –  istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;
                        –  orari di apertura del gioco;
                        –  modalità ed i tempi di pagamento delle vincite, nonché di prelievo delle somme dal conto di gioco;
          – informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco.
 
                        Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l’adozione da parte del giocatore, tramite l’adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti. L’attivazione degli strumenti di autolimitazione da parte del giocatore è obbligatoria, pena l’impossibilità di accedere all’area di gioco.
                        Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione, nonché quello coinvolto a qualunque titolo nello sviluppo della propria piattaforma di gioco.