Provvedimento Antitrust del 24.3.2010

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Multe alle società Butangas e Liquigas per intesa lesiva della concorrenza nel settore del GPL per bombole e piccoli serbatoi

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al termine del procedimento I700, ha condannato la società Butangas ad una multa di 4,88 milioni di euro e la società Liquigas ad una multa di 17,1 milioni di euro.

L’Agcm ha accertato l’esistenza di un cartello segreto, per un periodo molto esteso (almeno dal 1995 al 2005), realizzato dalle suddette società e dall’ENI, volto a concordare la politica dei prezzi del GPL per bombole e piccoli serbatoi su tutto il territorio nazionale, attraverso ripetuti incontri dei vertici aziendali per determinare la contestuale variazione dei listini del GPL, indipendentemente dal variare del costo della materia prima. Il cartello assume particolare rilievo se si considera che le tre società detenevano una quota pari a circa il 40% del mercato.
 
Si configura pertanto un’intesa volta a sostituire i meccanismi della concorrenza con quelli della concertazione dei prezzi, in violazione dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 1.
 
La società ENI, pur facendo parte anch’essa del cartello, non è stata multata per il comportamento collaborativo tenuto e la documentazione consegnata, contribuendo così a ricostruire in modo decisivo le modalità ed i passaggi attraverso i quali è stata definita questa intesa. All’ENI sono stati cioè riconosciuti i benefici previsti dalla stessa legge n. 287/1990 (art. 15).
  


1 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.