Condizioni generali di trasporto

835

Documento delle Ferrovie dello Stato, in applicazione del regolamento CE 1371/2007 (sintesi)

Le Ferrovie dello Stato hanno recepito nelle nuove “Condizioni generali di trasporto ferroviario” il contenuto del regolamento comunitario 1371/2007.

Le nuove condizioni presentano aspetti migliorativi e peggiorativi rispetto alle precedenti. Assoutenti, in proposito, aveva a suo tempo chiesto per iscritto a FS di mantenere le condizioni migliori, già praticate, ma FS non ha accolto tale richiesta, applicando integralmente il regolamento comunitario.
La procedura per l’indennità in caso di ritardo per i viaggi nazionali di media e lunga percorrenza e internazionali viene semplificata: trascorsi 20 giorni dal ritardo che abbia generato diritto al ristoro, ci sono 12 mesi di tempo per chiedere l’indennizzo. Esso può essere richiesto sia in biglietteria che in agenzia. Si potranno ottenere in alternativa: l’indennità in contanti, un nuovo biglietto di pari importo, un bonus per un futuro biglietto. Se il pagamento è avvenuto con carta di credito, l’importo sarà accreditato sulla carta.
Quando il ritardo supera i 60 minuti, FS ha l’obbligo di fornire gratuitamente pasti e bevande sia ai viaggiatori sul treno che a quelli che attendono in stazione il treno in ritardo. Qualora il ritardo comporti la necessità di pernottare, anche il pernottamento sarà a carico di FS.
Tuttavia, la soglia dopo la quale scatterà l’indennizzo per il ritardo viene innalzata: mentre prima era di 25 minuti per gli Eurostar e di 30 minuti per gli Intercity, ora la soglia sale a 60 minuti (rimborso pari al 25% del biglietto, che diventa il 50% dopo 120 minuti).
Le nuove condizioni estendono l’indennizzo anche ai treni regionali: tuttavia, questa positiva estensione vale, anche per i regionali, che pure hanno percorrenze assai minori, solo per ritardi superiori ai 60 minuti e ne sono esclusi i biglietti acquistati on-line e quelli a fasce chilometriche. Oltretutto, i rimborsi sono ammessi solo per biglietti di almeno 4 euro, con il possibile effetto paradossale che, sul medesimo treno, l’indennizzo spetti solo ai viaggiatori della prima classe. La richiesta dovrà essere presentata entro 30 giorni.
Non è più soggetto a indennizzo il mancato funzionamento della climatizzazione.
In caso di cancellazione, si darà luogo al rimborso totale del biglietto.
Le condizioni sono integralmente leggibili sul sito delle FS.