Legge n. 69 del 18.6.2009

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Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile

art. 2: attività di intermediazione finanziaria

La norma modifica il TU intermediazione finanziaria nel senso di consentire alle imprese di investimento e alle banche di esercitare anche attività di consulenza al pubblico, purché non detenga somme o strumenti finanziari del cliente che se ne avvale in termini consulenziali.