Servizi per cellulari: un altro caso di pratica scorretta

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L'Antitrust sanziona la società Neomobile per pratica scorretta

 

Il 22 dicembre 2009 l’Antitrust ha giudicato scorretto il messaggio, comparso su un sito internet, che pubblicizzava il servizio “Mobile spy” realizzato dalla società Neomobile, in collaborazione con alcuni gestori della rete telefonica (Telecom, Wind, H3G, Vodafone) 1.

La pubblicità è iniziata nel giugno 2009 ed è stata sospesa volontariamente dalla Neomobile dopo un mese circa, a seguito dell’apertura del procedimento da parte dell’Agcm.

 

Il servizio “Mobile spy”, secondo la pubblicità,  sembrerebbe consentire la scoperta del luogo in cui si trova in quel momento un altro cellulare, di cui l’utente indica il numero. In realtà, si tratta di un puro e semplice gioco, senza alcuna possibilità di localizzare altri cellulari: la ricerca del cellulare è simulata e all’utente vengono mostrate delle immagini di un’area geografica.

L’Antitrust sottolinea che il messaggio è volto ad attrarre i consumatori (ed in particolare i ragazzi) verso un servizio che invece è inesistente, in modo da fare loro sottoscrivere un abbonamento di giochi per telefonini. E senza garantire un’adeguata informazione sui costi di tale abbonamento.

L’Antitrust ha punito con una sanzione di 55.000 euro la società Neomobile. Inoltre ha ritenuto corresponsabili anche gli operatori telefonici, che hanno ricevuto una sanzione complessiva di 198.000 euro.

 

La legge stabilisce regole molto rigorose sulla pubblicità dei c.d. servizi a sovrapprezzo per cellulari 2. Purtroppo casi come questo sono ancora frequenti ed occorre vigilare con estrema attenzione per contrastare comportamenti scorretti da parte degli operatori del settore.

Se venite a conoscenza di pubblicità ingannevoli e di altre pratiche scorrette nel campo della telefonia, segnalatele tempestivamente al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]).

 

26 gennaio 2010

 


1 Vedi il procedimento PS4599, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 1 del 25.1.2010.

2 Cfr. il decreto ministeriale n. 145 del 2006, art. 23.