Statuto

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STATUTO dell' ASSOUTENTI

 COSTITUZIONE E SCOPO

Art.1

1. E' costituita l' "Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici – ASSOUTENTI", con sede centrale in Roma, via Celimontana 38, di seguito denominata Assoutenti.
2. Essa è apartitica e non può perseguire alcun fine di lucro.
3. L'Associazione ha durata fino al trentuno dicembre duemilaquattordici (31.12.2014). Tale termine può essere prorogato con delibera del Congresso Nazionale anche prima della scadenza.
4. L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal d.Lgs. 460/1997 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

Art.2

1. L’Assoutenti persegue esclusivamente finalità di tutela degli utenti e dei consumatori attraverso attività di volontariato, di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili.
2. L'Associazione in particolare intende:
A) rappresentare gli interessi dei consumatori e degli utenti di qualunque servizio pubblico, sia erogato dallo Stato che da Enti pubblici o da imprese private, con particolare riguardo agli interessi degli utenti appartenenti a gruppi sociali più deboli e meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
B) promuovere e favorire la diffusione della cultura consumeristica, anche attraverso la formazione di operatori del settore, e la valorizzazione della via conciliativa per le controversie di consumo; promuovere intese per la collaborazione e l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività, e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti.
C) intraprendere, favorire e sostenere le iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine della efficienza, dell'affidabilità e del buon andamento dei servizi pubblici nonché favorire la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici e privati dei settori della cultura, dell'arte, del tempo libero e della mobilità sostenibile, dei settori del credito, delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi, della libera informazione e corretta pubblicità.
D) diffondere la conoscenza dei diritti civili e dei doveri del cittadino utente ed incoraggiare il volontariato, l'associazionismo, la collaborazione e la solidarietà tra i cittadini.
E) promuovere corsi di formazione, studi e ricerche, anche attra-verso il confronto con l'estero e prestando attenzione alla attività delle istituzioni dell’Unione Europea.
F) rappresentare i cittadini, anche non associati, per la tutela dei loro diritti di consumatori e utenti.
3. L’attività dell'Associazione si svolge attraverso l'impegno volontario dei soci, prestato, per fini solidaristici, al servizio della collettività e dei singoli cittadini.
4. E’ fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del comma 5 dall'art. 10 del D.lgs. 460/97.


SOCI

Art. 3

1. Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri, nonché gli enti che condividono lo Statuto e le finalità dell'organizzazione e s’impegnano a realizzarle.
2. Divengono soci le persone e gli enti che, avendone fatta domanda, siano ammessi secondo le procedure previste dal regolamento, previo versamento della quota associativa.
3. La durata della qualifica di associato è annuale o pluriennale, sulla base delle norme regolamentari. E' in facoltà del Consiglio Direttivo nazionale prevedere categorie diverse di soci, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti.
4. Ciascun socio appartiene alla delegazione territoriale presso la quale si è iscritto.
5. Nell'ambito della delegazione di appartenenza ciascun socio potrà esercitare i seguenti diritti senza limitazione alcuna:
– Diritto di partecipazione, discussione e voto nell'Assemblea;
– Diritto di elettorato attivo e passivo;
– Diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
– Diritto di voto per l'approvazione dei rendiconti periodici;
– Diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dell'eventuale
statuto della delegazione regionale nonché per l'elezione a
ogni carica prevista dal medesimo;
– Diritto di voto per la nomina dei delegati regionali al Congresso Nazionale;
– nonché tutti i diritti e doveri contemplati da regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
6. Ogni socio, ovunque iscritto, gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, dei servizi offerti direttamente a livello nazionale.
7. Possono far parte dell'associazione anche persone giuridiche, enti in genere quali ad esempio associazioni o fondazioni, gruppi d'acquisto non commerciali, circoli, comitati o altre organizzazioni, con l'esclusione di quelle aventi scopo di lucro o che svolgano attività commerciale o imprenditoriale, e possono essere iscritti direttamente all’Assoutenti Nazionale.
8. Tali enti saranno rappresentati dal proprio rappresentante legale o da persona esplicitamente delegata. E' fatta salva l'iscrizione individuale dei soci di tali enti presso le delegazioni territoriali dell'Assoutenti.
9. I soci, per esercitare i loro diritti, devono essere in regola con il versamento delle quote associative annuali o pluriennali determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per dimissioni ovvero per esclusione, deliberata dal Consiglio, secondo le norme del regolamento.

Art. 5

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce periodicamente la misura della quota di iscrizione e delle quote annue dovute dai soci, nonché i termini e le modalità dei loro versamenti; stabilisce anche la misura minima degli speciali contributi dovuti dai soci, perche possano essere qualificati come soci sostenitori e come soci benemeriti.
3. Gli Enti associati dovranno essere compresi tra tali due ultime categorie.


STRUTTURA ASSOCIATIVA

Art. 6

1. La struttura associativa dell’Assoutenti si articola nei seguenti livelli:
-Delegazioni Provinciali e Regionali.
-Organi Direttivi Nazionali.

Delegazioni Provinciali e Regionali

Art. 7

1. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse, su tutto il territorio nazionale, delegazioni regionali e provinciali.
2. Tutte le delegazioni provinciali e regionali conservano la propria autonomia patrimoniale, giuridica ed amministrativa. Ciascuna delegazione può aprire conti correnti postali e bancari intestati alla delegazione territoriale, con potere di firma attribuito al presidente della delegazione.
3. Ciascuna delegazione regionale e provinciale elegge un proprio presidente e un consiglio direttivo e ne da comunicazione scritta alla Segreteria generale nazionale.
4. In caso di pluralità di delegazioni provinciali in ambito regionale queste dovranno istituire una delegazione regionale con il compito di coordinare l'attività e le azioni delle stesse.
5. Le Delegazioni rappresentano l'Associazione nei confronti di enti, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di livello provinciale e
regionale ed i loro presidenti hanno la rappresentanza legale della relativa delegazione territoriale.
6. Le delegazioni possono realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale, previa comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.
7. I componenti del Consiglio Direttivo delle delegazioni regionali sono eletti dai soci di ciascuna delegazione provinciale operante nella rispettiva regione. La carica di Delegato regionale è incompatibile con quella di Delegato di una provincia della stessa regione.
8. Ogni Delegazione Regionale può essere dotata di autonomo atto costitutivo e relativo statuto.
9. Le norme contenute in tali statuti non devono essere in contrasto con lo Statuto Nazionale.

Art. 8

1. Le Delegazioni Regionali rappresentano lo snodo dei rapporti tra l’associazione nazionale e le strutture territoriali ed hanno poteri di
coordinamento, di indirizzo e di vigilanza sulle azioni delle Delegazioni provinciali, in particolare sui progetti che godono di finanziamenti da enti pubblici e privati.
2. Nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:
– Promuovere e sviluppare la progettualità e le politiche associative a livello regionale.
– Rappresentare l'associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche regionali in raccordo con le politiche nazionali.
– Assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dell'elezione del delegato regionale al Congresso nazionale.
– Sovrintendere alla omogeneità, tempestività e regolarità delle procedure contabili e di bilancio delle delegazioni provinciali e redigere un bilancio regionale conseguente.
– Coordinare il tesseramento proprio e delle delegazioni provinciali, riferendone alla Segreteria nazionale.
3. Le Delegazioni Provinciali costituiscono il principale livello di azione politica e organizzativa dell'associazione sul territorio.
4. Nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:
– Promuovere e sviluppare le politiche associative a livello locale.
– Rappresentare l'associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche locali.
– Sviluppare le strutture dell'associazione e promuovere il tesseramento.
– Organizzare le attività ed i servizi offerti ai soci dell'associazione.
– Organizzare la vita associativa locale, nel rispetto di principi di
democrazia e partecipazione previsti dal presente statuto.
5. Esse possono aprire o sopprimere delegazioni locali all'interno del territorio provinciale e sportelli del cittadino.
6. Collaborano, inoltre, con gli organi nazionali e regionali dell'associazione per la migliore attuazione delle iniziative nazionali dell’Assoutenti.
7. Le nuove delegazioni vengono riconosciute dalla Segreteria Nazionale, previo controllo dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento, e sentite le competenti delegazioni regionali, con ratifica, nella prima riunione successiva, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
8. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera annualmente in ordine alla percentuale che le delegazioni devono corrispondere sulle singole quote associative, tenendo presenti eventuali protocolli d'intesa stipulati con enti e associazioni iscritti come persone giuridiche.
9. Entro 45 giorni dalla fine dei rispettivi esercizi finanziari, ogni delegazione ha l'obbligo di inviare alla Delegazione Regionale, se esistente, o, altrimenti, alla Segreteria nazionale i seguenti documenti:
– il bilancio annuale
– l'elenco dei soci

Organi Direttivi Nazionali

Art.9.

1. Sono organi direttivi nazionali dell'Assoutenti:
– Il Congresso Nazionale dei Delegati.
– Il Consiglio Direttivo Nazionale.
– La Segreteria Nazionale.
– Il Presidente.
– Il Vice-Presidente.
– Il Tesoriere.
– Il Collegio dei Revisori.
– Il Collegio dei Probiviri
– Il Segretario Generale.
2. Può essere nominato un presidente onorario che presiede il Consiglio direttivo nazionale.
3. Tutte le cariche sociali, nazionali e territoriali, sono a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi di spese documentate e salvi altri obblighi di legge.

Congresso Nazionale dei Delegati

Art. 10.

1. Il Congresso Nazionale dei Delegati è il massimo organo elettivo dell'Assoutenti.
2. E' convocato in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta scritta di almeno un terzo delle Delegazioni regionali e provinciali che rappresentino almeno un quarto degli associati.
3. Il Congresso Nazionale dei Delegati è convocato in via ordinaria e straordinaria dal Presidente o dal Segretario generale a mezzo di comunicazione indirizzata agli associati anche per il tramite delle Delegazioni provinciali, che potranno render nota la convocazione con lettera o per e-mail agli interessati ovvero con avviso esposto presso la sede della delegazione provinciale stessa.
4. Il Congresso deve essere convocato con preavviso di almeno trenta giorni e potrà riunirsi anche fuori della sede sociale.
5. Il Congresso è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
6. I compiti del Congresso Nazionale dei Delegati sono:
– Determinare e approvare gli indirizzi politici dell'attività dell'associazione e il programma associativo triennale;
– Eleggere i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;
– Modificare lo Statuto;
– Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.
7. Le Delegazioni provinciali partecipano ai lavori del Congresso Nazionale attraverso il delegato regionale nominato dalle stesse.
8. Le deliberazioni del Congresso sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 11.

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto ogni tre anni dal Congresso Nazionale dei Delegati.
2. E’ composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Presidente onorario, dal Tesoriere e da nove a quindici consiglieri, nel numero che il Congresso deciderà di determinare in sede di nomina, con facoltà al Consiglio direttivo nazionale stesso di cooptare ulteriori 4 consiglieri, fino al numero massimo di 23. Alle sue riunioni partecipa il Segretario Generale.
3. Tale cooptazione verrà assunta con il voto favorevole, di tutti i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, consultate, per iscritto, tutte le Delegazioni regionali che possono esprimere un parere non vincolante.

Art. 12.

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria con periodicità quadrimestrale ed è presieduto dal Presidente o, se sia stato nominato, dal Presidente onorario.
2. Viene convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione avviene a cura del Presidente mediante lettera inviata ai singoli consiglieri e a tutte le Delegazioni regionali, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
4. In casi di particolare urgenza è ammessa convocazione tramite avviso verbale o comunicazione telefonica e telematica.
5. Le riunioni di tutti gli organi statutari possono tenersi anche fuori della sede sociale. Ad esclusione del Congresso nazionale dei delegati essi possono svolgersi anche in via telematica.
6. E' compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al programma deliberato dal Congresso dei Delegati, nel rispetto degli scopi dell'Associazione.
7. In particolare il Consiglio Direttivo :
a)- Predispone i regolamenti e la relativa convocazione del Congresso dei Delegati.
 b)- Approva il rendiconto annuale in una composizione allargata ai componenti del Congresso nazionale, sentita la relazione del collegio dei revisori e del tesoriere nazionale.
c)- Gestisce il patrimonio.
d)- Controlla l'applicazione dello Statuto e delle altre norme che reggono l'Associazione.
e)- Elegge il Presidente, il Presidente onorario e tutte le cariche sociali.
f)- Delibera gli incarichi affidati ai Consiglieri, precisandone i compiti e le responsabilità.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, in veste di osservatori, i rappresentanti delle Delegazioni regionali.
9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
10. Per la validità della deliberazione di cui al punto b) è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti della composizione allargata al Congresso Nazionale.
11. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale potrà assumere la responsabilità operativa di uno o più settori di intervento dell'associazione.
12. Quando un membro del Consiglio Direttivo riconosce l’esistenza di proprie incompatibilità riguardo a singole iniziative promosse dall'Assoutenti, le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione.
13. La violazione dell'obbligo di dichiarazione e di astensione è accertata dal Collegio dei probiviri e comporta l'immediata decadenza sia dalla carica sia della qualità di associato.

Segreteria Nazionale

Art. 13.

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno i componenti la Segreteria Nazionale composta da tre a sette membri.
2. Ad essa è affidata la nomina del Segretario Generale, su proposta del Presidente, nonché funzioni esecutive delle deliberazioni del Congresso dei delegati e del Consiglio direttivo nazionale.
3. Il Presidente, il Vice presidente ed il Tesoriere dell'Associazione fanno parte di diritto della Segreteria Nazionale.
4. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni della Segreteria nazionale con diritto di voto.
5. La Segreteria Nazionale si riunisce di norma con periodicità mensile, su convocazione del Presidente o in alternativa del Segretario Generale.
6. La Segreteria Nazionale può assumere deliberazioni con i poteri del Consiglio Nazionale per le questioni di ordinaria amministrazione nei casi di particolare urgenza. Tali deliberazioni sono sottoposte al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 14.

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nazionale nei confronti dei terzi ed in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di questo, da altro Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Nelle deliberazione del Consiglio Direttivo il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Art. 15.

1. Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'associazione.
2. Tiene le scritture contabili, provvede alla redazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale nazionale, che sottoscrive a nome dell'associazione, previa verifica favorevole del Collegio dei Revisori.

Collegio dei Revisori

Art. 16.

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, viene nominato, anche tra non soci, dal Congresso nazionale dei delegati.
2. Il Collegio al proprio interno nomina un Presidente.
3. Il Collegio svolge funzioni di controllo sull'amministrazione dell'associazione e del patrimonio sociale, verifica la contabilità e presenta al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione sul rendiconto economico finanziario e patrimoniale dell'associazione, predisposto dal Tesoriere.
4. Il Collegio e/o i suoi membri posso assistere alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.
5. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

Collegio Dei Probiviri

Art. 17

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti (soci o non soci) nominati dal Congresso nazionale per tre anni e scelti possibilmente tra esperti in materia legale. Ad essi dovrà essere obbligatoriamente deferita ogni controversia che insorga nel seno dell'Associazione.
2. Tutte le controversie che insorgessero tra i Soci o tra questi e l'Asso-ciazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, che giudicherà inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura.

Segretario Generale

Art. 18.

1. Al Segretario Generale è affidato il coordinamento delle iniziative e delle attività della associazione, in conformità alle linee elaborate
dal Consiglio Direttivo.
2. Cura e sovrintende alla attuazione delle convezioni e di ogni altra attività amministrativa connessa al conseguimento degli scopi associativi.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19

1. Le entrate dell'Associazione Nazionale sono rappresentate da:
-Proventi delle quote associative e da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
-Convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi sociali.
-Beni mobili ed immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione ed eventualmente acquisiti al patrimonio della associazione, e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato nella sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
-Sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci. I contributi dei soci sono costituiti dalla quota d'iscrizione annuale.

Art. 20

1. L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare con beneficio d'inventario. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 21

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre ogni anno.

Art. 22

1. Il Tesoriere predispone entro il 15 (quindici) marzo di ogni anno il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione e quello di previsione per l'anno successivo. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
2. Il bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede nazionale 15 (quindici) giorni prima della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale che deve avvenire ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno o, qualora ve ne fossero i presupposti, entro il 30 maggio.
3. I bilanci approvati sono trascritti sul libro dei verbali e sono consultabili da parte di tutti gli associati presso la sede nazionale.
4. Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori contabili.

Art. 23

1. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24.

Presso la sede nazionale dell’Assoutenti sono conservati, oltre all’elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle leggi vigenti nonché il libro dei verbali del Congresso nazionale dei delegati e del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 25

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal Congresso nazionale che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
2. Un terzo dei componenti può chiedere che la deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Congresso.