Che cos&rsquoè la Tasi? E’la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. Entro il 16 ottobre va pagato l’acconto del 50% del nuovo tributo. La grande novità della Tasi è che deve essere pagata non solo dal proprietario dell’immobile, ma anche dall’inquilino che lo occupa. E questo avviene tramite una proporzione stabilita in modo diverso dai Comuni. Leggi tutto
La tendenza è che il padrone di casa si accolli il 70% dell’imposta e l’affittuario il restante 30%, ma – ad esempio – a Roma è il 20% e a Milano il 10%.
Non ci sono, tuttavia, i bollettini precompilati inviati dalle amministrazioni comunali ad aiutare, così come accade invece per la tassa sui rifiuti. Per versare l’acconto della Tasi, le oltre 15 milioni di persone coinvolte (tra proprietari e inquilini) dovranno farsi i conteggi da sole, tra aliquote diverse (a seconda se si tratti della prima casa o di altri immobili) e possibili detrazioni previste.
Così, a poche settimane dalla scadenza, la confusione regna ancora sovrana.
La quota a carico dell’inquilino
Il proprietario non deve farsi carico di comunicare all’inquilino la quota dovuta o versarla per suo conto: i versamenti sono separati e vanno calcolati in base alla quota decisa dai singoli Comuni. Spetta invece alle amministrazioni recuperare l’eventuale mancato versamento. Il pagamento dell’inquilino è dovuto solo nel caso in cui il contratto abbia una durata superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Se l’importo è inferiore ai 16 euro non si deve pagare.
Restano, invece, esclusi dal pagamento, i contribuenti dei 136 Comuni della provincia di Bolzano che ha un regolamento diverso, quelli che vivono nei 177 Comuni che ancora non hanno inviato le delibere al Mef, facendo così slittare ulteriormente il pagamento al 16 dicembre, e i contribuenti dei restanti 2.178 Comuni che sono riusciti a rispettare la scadenza di maggio ed hanno, quindi, già versato la prima rata il 16 giugno.
Tasi sulla prima casa
Il concetto di “prima casa” ai fini della Tasi è lo stesso previsto dalla legge per l’Imu: per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario è anagraficamente residente e fisicamente domiciliato. È prima casa anche l’immobile abitato dall’ex coniuge. I Comuni possono anche assimilare a prima casa, ai fini dell’imposta, gli immobili degli anziani in casa di cura, le abitazioni dei residenti all’estero, le case date in uso ai figli e ai genitori, purché con rendita catastale bassa e Isee di chi vi abita entro un massimo di 15.000 euro.
Come si calcola
Sempre come per l’Imu, anche per la Tasi ogni contribuente deve effettuare il calcolo considerando gli immobili posseduti e la loro destinazione d’uso. È necessario conoscere la tipologia di immobile con le eventuali pertinenze (cat. C/2, C/6 o C/7) dell’abitazione principale (per calcolare la detrazione se prevista), i dati del valore della rendita catastale dell’immobile per la rivalutazione, la percentuale e i mesi di possesso (riferiti all’anno 2014).
Ecco la modalità di calcolo: la rendita catastale, riportata nella visura, va moltiplicata per il 5%. Questa rivalutazione va nuovamente moltiplicata per 160 e questa base imponibile a sua volta andrà moltiplicata per l’aliquota decisa dai Comuni. Poi vanno sottratte le detrazioni.
Esempio. Due coniugi che possiedono al 50% un appartamento con rendita catastale pari a euro 800 euro e aliquota stabilita dal Comune pari al 2,5 per mille:
800 x 1,05 x 160 x 2,5 / 1000 = 336 euro
Ogni coniuge pagherà 336 / 2 = 168 euro, di cui 84 euro entro il 16 ottobre e 84 euro entro il 16 dicembre.
Le detrazioni
Per la prima casa, e relative pertinenze, la legge prevede un’aliquota massima del 2,5 per mille. Solo per quest’anno è però prevista la possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,80 punti a patto, però, di prevedere specifiche detrazioni per i proprietari. Le agevolazioni possono essere in funzione del reddito catastale, legate alla presenza dei figli, sulla base del numero degli occupanti, in base ai metri quadri, relativamente al quartiere, in riferimento al reddito o altro, senza alcun limite alle ipotesi praticabili.
Le aliquote sugli altri immobili
In una città su due, la Tasi colpisce anche gli immobili diversi dall’abitazione principale e si va ad aggiungere all’Imu sugli immobili locati, i fabbricati produttivi, le aree edificabili, gli edifici rurali strumentali. Le regole locali variano secondo molte sfumature, ma la sostanza è che l’aliquota media della Tasi è pari all’1,31 per mille. Lontana dall’1,95 per mille della Tasi sull’abitazione principale, ma pur sempre al di sopra del livello base dell’1 per mille, imposto come base. Oltretutto, in questo caso bisogna considerare che c’è anche un limite generale fissato dalla legge, per cui la somma di Tasi e Imu può superare il 10,6 per mille solo se il Comune sfrutta il margine di aumento straordinario dello 0,8 per mille, con un tetto massimo dell’11,4 per mille.
Codici tributo per pagare la Tasi
“3958″ per l’abitazione principale e relative pertinenze; “3961″ per gli altri fabbricati; “3959″ per i fabbricati rurali ad uso strumentale; “3960″ per le aree edificabili. Per il pagamento basta presentarsi allo sportello bancario o postale con il modello F24 o con il bollettino postale. Si può pagare con l’home banking.
Ravvedimento
Se si paga dopo il 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, si dovrà versare una sanzione del 3,75% più gli interessi legali dell’1% annuo.