Mancato rimborso dei biglietti per spettacoli musicali: il caso della Indipendente eventi e produzioni

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L’Antitrust delibera una sanzione di 100.000 euro

 

 Il 5 ottobre 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato il comportamento tenuto da un’importante società organizzatrice di concerti e spettacoli musicali – Indipendente eventi e produzioni – in occasione delle edizioni 2009 e 2010 dell’”Indipendent Festival day”.

Secondo l’Antitrust, la pubblicità dei due festival era incentrata sull’esibizione di alcuni famosi gruppi musicali, enfatizzando anche il fatto che si trattava dell’unico loro concerto in Italia dell’anno; però la società non ha riconosciuto il diritto al rimborso dopo la mancata partecipazione dei gruppi suddetti e la loro sostituzione con complessi di minor fama, limitandosi a riconoscere un buono sconto per l’edizione successiva del festival.

Inoltre, è mancato totalmente nella edizione 2009 un chiarimento agli acquirenti dei biglietti in ordine alla limitazione del rimborso solo in caso di cancellazione dell’intero evento e non di assenza di uno o più dei gruppi annunciati; per l’edizione 2010, la società si è limitata ad un rinvio al proprio sito internet.

L’Agcm afferma che non è sufficiente parlare di Festival, come sostenuto dalla società, per giustificare il mancato rimborso del biglietto in caso di forfait di una delle band, tenuto conto proprio dell’enfasi data nei messaggi pubblicitari alla partecipazione dei principali gruppi in programma (e che hanno perciò una maggiore capacità attrattiva nei confronti delle persone interessate al concerto). Per questi motivi, l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 100.000 euro 1.

24 ottobre 2011

 



1 Vedi il procedimento PS5786 – provvedimento n. 22853 del 2011.